FINALITA'
Le finalità dell'Associazione "Genitorialità" sono
quelle di:
-
Promuovere la partecipazione, produzione e divulgazione
di progetti di ricerca di ogni tipo sulla genitorialità
-
Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati
per la gestione di progetti di ricerca/intervento nell'ambito
degli scopi dell'associazione
-
Svolgere manifestazioni,
convegni, dibattiti, mostre, corsi, seminari per il raggiungimento
e la diffusione dei propri obbiettivi culturali
-
Promuovere la sensibilizzazione e formazione di
operatori sociali, docenti, educatori, studenti, genitori
e tutti coloro che si occupano e sono interessati alla
genitorialità
-
Promuovere e curare direttamente e/o indirettamente
la redazione, l'edizione, la promozione e diffusione di
libri e testi di ogni genere, nonché la pubblicazione
di indagini, ricerche e studi di bibliografie
-
Favorire la nascita di enti e gruppi, che anche
per singoli settori, si propongano scopi analoghi al
proprio, promuovendo la loro attività e collaborando
con essi tramite gli opportuni collegamenti
STATUTO
Associazione di promozione sociale
"GENITORIALITA' "
ART. 1 (Denominazione e
sede)
1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile
e della normativa in materia, l'associazione di promozione
sociale denominata: <<Genitorialità>> con
sede in via Temanza 20 nel Comune di Padova
ART. 2
(Scopi)
1. L'associazione è apartitica, non
ha finalità di
lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun
caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. L'associazione ha come scopo quello di promuovere, sviluppare
e diffondere la conoscenza della genitorialità.
Le finalità che si propone sono in particolare:
a) creare attività sociali, educative, culturali e anche
conviviali al fine di far crescere e migliorare i legami fra
i soci
b) promuovere la partecipazione, produzione e divulgazione
di progetti di ricerca di ogni tipo sulla genitorialità
c) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la
gestione di progetti di ricerca/intervento nell'ambito degli
scopi dell'associazione
c) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, corsi,
seminari per il raggiungimento e la diffusione dei propri obbiettivi
culturali
d) promuovere la sensibilizzazione e la formazione di operatori
sociali, docenti, educatori, studenti, genitori e tutti coloro
che si occupano e sono interessati alla genitorialità
e) promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione,
l'edizione, la promozione e diffusione di libri e testi di
ogni genere, nonché la pubblicazione di indagini, ricerche
e studi di bibliografie
f) favorire la nascita di enti e gruppi, che anche per singoli
settori, si propongano scopi analoghi al proprio, promuovendo
la loro attività e collaborando con essi tramite gli
opportuni collegamenti
4. L'associazione "Genitorialità" condivide
le finalità dell'AEPEA (L'Associazione Europea di Psicopatologia
del Bambino e dell'Adolescente)
ART. 3
(Soci)
1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro
che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto
e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Assemblea
(o il Consiglio Direttivo). Il diniego va motivato. Il richiedente,
nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie
complete generalità impegnandosi a versare la quota
associativa.
3. Ci sono 3 categorie di soci:
ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente
stabilita dall'Assemblea) sostenitori (coloro che oltre la
quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie)
benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti
particolari acquisiti a favore dell'Associazione).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La
quota associativa è intrasmissibile.
ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)
1. I soci hanno diritto
di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione
e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute
nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare
il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione
in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro,
anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. Nell'eventualità di finanziamenti da parte di enti
esterni, per ogni singolo progetto finanziato da enti pubblici
o privati sarà individuato un referente a cui verrà assegnata
la disponibilità della somma stanziata.
ART. 5
(Recesso ed esclusione del socio)
1. Il socio può recedere
dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea
(o al Consiglio direttivo).
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto
può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto
segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
Oppure : E' ammessa la decisione dell'organo direttivo con
possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea e
comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 6
(Organi sociali)
1. Gli organi dell'associazione sono:
- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale
titolo gratuito.
ART. 7
(Assemblea)
1. L'Assemblea è l'organo sovrano
dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione
o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno
10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente
l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno
un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene
necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto
e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti
gli altri casi.
ART. 8
(Compiti dell'Assemblea)
L'assemblea deve:
- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione
dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto
al suo esame dal Consiglio direttivo.
ART. 9
(Validità Assemblee)
1. L'assemblea ordinaria è regolarmente
costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli
iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da
tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero
dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun
aderente. (max due).
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese
a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono
espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone
e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo
ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo
statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata
a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve
il patrimonio col voto favorevole della maggioranza dei soci.
ART. 10
(Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni
dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario;
(oppure: da un componente dell'assemblea appositamente nominato)
e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne
copia).
ART. 11
(Consiglio direttivo)
1. Il consiglio direttivo è composto
da quindici membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2.
Il consiglio direttivo è validamente costituito
quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il
Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione,
il bilancio consuntivo e preventivo.
ART. 12
(Presidente)
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione,
presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea
dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni
ordinarie che straordinarie.
ART. 13
(Risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono
costituite da:
a) contributi e quote associative;
b) donazioni e lasciti;
c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000.
2. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale
avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali
previste dal presente statuto.
ART. 14
(Bilancio)
1. I documenti di bilancio dell'associazione
sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il
conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute
relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene
le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale
successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati
dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste
dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione
almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati
da ogni associato.
3. Il bilancio consultivo dev'essere approvato entro il 30
aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
ART. 15
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L'eventuale
scioglimento dell'Associazione sarà deciso
soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art.
7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto
a finalità di utilità sociale.
ART. 16
(Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente
previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni
previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
Statuto Tipo Ass. Promoz. Soc.
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